Dati secondo l’art. 5 TMG:
WITTIG Umweltchemie GmbH
Carl-Bosch-Straße 17
D-53501 Grafschaft-Ringen
Rappresentata da:
Direttore amministrativo con diritto di rappresentanza: Dirk Wittig
Contatto:
Telefon: +49 (0) 2641 – 20510 0
Fax: +49 (0) 2641 – 20510 22
E-mail: info@glysofor.de
Registrazione:
registrazione nel registro delle imprese.
Tribunale del registro: Coblenza
Numero di registrazione: HRB 12592
Partita IVA:
Numero di partita IVA secondo l’art. 27 a della legge sull’IVA:
DE329338738
Mediazione:
La commissione europea mette a disposizione una piattaforma per la mediazione on-line (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Il nostro indirizzo e-mail è reperibile sopra nell’impressum.
Non siamo disponibili od obbligati a partecipare a procedure di mediazione di fronte a un centro di conciliazione per i consumatori.
Responsabilità per i contenuti:
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Diritto d’autore:
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Condizioni di vendita e consegna:
Preambolo:
La nostra fornitura riguarda le imprese ai sensi dell’art. 14 del Codice Civile tedesco, persone fisiche di diritto pubblico e fondi comuni di diritto pubblico, esclusivamente in base alle seguenti condizioni di vendita e consegna. La validità eccezionale di altre condizioni, specialmente le condizioni di acquisto dell’acquirente, prevede una preliminare conferma scritta da parte nostra.
Art. 1: Offerta e accettazione:
a) Le nostre offerte hanno carattere non vincolante. Gli ordini diventano vincolanti per noi solo nel momento in cui sono confermati per iscritto o non appena la loro procedura ha avuto inizio. Gli accordi orali, le promesse e le garanzie dei nostri impiegati (ad eccezione di organi, procuratori e rappresentanti generali), in relazione alla stipulazione di un contratto, diventano vincolanti da parte nostra solo dopo una conferma scritta. La stessa rinuncia al requisito della forma scritta deve avvenire in forma scritta.
b) Le clausole integrative per la denominazione della merce come “circa”, “come precedente fornitura”, “come sempre” o simili integrazioni si riferiscono, nelle nostre offerte, esclusivamente alla qualità o quantità delle merce e non al prezzo. Tali informazioni all’interno delle ordinazioni sono da noi comprese e sottintendono un’eventuale conferma.
c) I dati relativi alla quantità hanno sempre significato approssimativo. Differenze del 10% in più o in meno, correlate alla sicurezza tecnica e al riempimento, sono conformi al contratto in caso di consegna mediante cisterne, autocisterne o autobotti. Tali divergenze quantitative sono normalmente soggette a relativo aumento o riduzione di prezzo nella fattura di vendita.
Art. 2: Prezzo di vendita e pagamento:
a) I nostri prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA di legge. il calcolo avviene sulla base delle quantità o dei pesi stabiliti da noi stessi o dallo stabilimento di fornitura. Il calcolo può tuttavia basarsi sulla quantità o il peso stabiliti dal destinatario nel caso in cui tale determinazione sia stata effettuata su bilance tarate e le merci siano state trasportate a nostro rischio.
b) Il prezzo di acquisto è pagabile contante netto al ricevimento della merce, a meno di accordi scritti differenti.
c) Ci riserviamo il diritto di calcolare un interesse di 5 punti percentuali, oltre l’interesse base, sugli interessi maturati dalla data di scadenza.
d) In caso di ritardo calcoleremo degli interessi di mora pari a 8 punti percentuali, oltre l’interesse base, e ci riserveremo il diritto di rivalerci anche sugli eventuali danni.
e) Cambiali e assegni sono accettati solo salvo buon fine e valgono come pagamento solo nel caso in cui possano essere onorati incondizionatamente. Le spese bancarie correnti sono a carico dell’acquirente.
f) L’acquirente può contestare la nostra richiesta per il prezzo di pagamento solo con richieste pacifiche o passate in giudicato. Il diritto di ritenzione è ammissibile solo a condizione che sia supportato dallo stesso rapporto contrattuale.
g) In caso di arretrati di pagamento di una delle nostre fatture per un valore irrilevante ai fini delle relazioni commerciali, non superiore al 20% dell’importo fatturato di un mese, calcolato come media dei 12 mesi precedenti l’inizio del ritardo, tutti i nostri crediti correlati al rapporto commerciale diventeranno immediatamente esigibili indipendentemente dall’eventuale accettazione di cambiali bancarie. Inoltre avremo il diritto di richiedere un pagamento in contanti prima di procedere a un’eventuale ulteriore consegna.
Qualora il ritardo di pagamento non sia regolato neppure entro un termine commisurato, ci riterremo in diritto di rescindere il contratto e richiedere un risarcimento dei danni associati al ritardo o al mancato adempimento. Ciò vale in particolar modo per le transazioni successive già concordate ma non ancora effettuate.
Qualora dovessero pervenirci notizie riferibili a un sostanziale peggioramento dello stato patrimoniale dell’acquirente eserciteremo il nostro diritto di richiedere un pagamento in contanti prima della fornitura della merce, anche in presenza di accordi precedenti differenti, così come di far valere i nostri crediti non ancora caduti in prescrizione nella relazione commerciale corrente.
Art. 3: Consegna:
a) I termini e le scadenze di consegna concordati hanno sempre valore approssimativo in assenza di un termine fisso espressamente concordato.
b) In caso di forniture che non toccano la nostra attività (spedizioni dirette), i termini e scadenze di consegna sono da considerarsi rispettati quando la merce esce dallo stabilimento di fornitura entro tempi tali da consentire una consegna puntuale al destinatario, considerando i normali tempi di trasporto.
c) Le cause di forza maggiore, tra cui anche le restrizioni del diritto pubblico come scioperi e serrate, ci consentono legittimamente di recedere dal contratto. In tali casi sono esclusi eventuali rimborsi relativi alla violazione dell’obbligo. Ciò vale anche in caso di autofornitura da parte dei nostri fornitori, da noi non cagionato. Noi siamo obbligati a informare immediatamente l’acquirente in caso di tali eventi. A quel punto l’acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto.
d) In caso di un nostro ritardo nella consegna, l’acquirente sarà tenuto a imporre un termine adeguato, trascorso il quale avrà il diritto di recedere dal contratto. Il rimborso dei danni a causa di violazione degli obblighi può essere richiesta dall’acquirente solo dopo la scadenza dei termini, e nel caso in cui il ritardo della consegna si sia verificato a causa di una sostanziale violazione di obblighi contrattuali per negligenza da parte del nostro rappresentante legale o di un nostro agente.
Art. 4: Spedizione e accettazione:
a) I rischi del trasporto dallo stabilimento di produzione sono sempre a carico dell’acquirente, anche in caso di spedizione gratuita o franco fabbrica, a meno che il trasporto sia effettuato con mezzi propri della nostra azienda o magazzino.
b) In caso di ritiro dal punto di consegna, il carico del veicolo e l’osservanza delle disposizioni di legge relative al trasporto di merci pericolose spetteranno all’acquirente o al suo incaricato.
c) Lo scarico e lo stoccaggio della merce è in qualsiasi caso a carico dell’acquirente.
d) In caso di fornitura in autocisterne o cisterne smontabili, il destinatario è tenuto ad assicurare uno stato tecnico ottimale della sua cisterna o dei serbatoi, ed è responsabile del collegamento delle condutture di scarico al suo sistema di aspirazione e scarico. Il nostro obbligo si limita all’utilizzo delle apparecchiature del proprio veicolo.
e) Qualora i nostri collaboratori forniscano assistenza durante le operazioni di scarico e causino eventuali danni alla merce o di altro tipo, questi saranno esclusivamente a rischio dell’acquirente e non addebitabili ai nostri agenti.
f) I regolamenti esistenti sono validi anche in caso di fornitura da parte di imprese di spedizione terze, nella misura in cui dal loro comportamento sia deducibile una responsabilità dell’acquirente. La responsabilità di terzi resta inalterata.
Art. 5: Imballaggio:
a) Qualora le nostre forniture avvengano mediante contenitori a rendere, questi dovranno essere restituiti dall’acquirente entro 30 giorni dal ricevimento, completamente vuoti e in buono stato, a proprie spese e a proprio rischio, oppure dovranno essere restituite gratuitamente al nostro veicolo dietro conferma di ricezione.
b) Qualora l’acquirente non adempia l’obbligo di cui al punto a) entro i termini stabiliti ci riserveremo il diritto di applicare una tariffa commisurata al tempo eccedente i 30 giorni. In caso di mancata restituzione secondo i termini fissati durante il pagamento della tariffa giornaliera, ci riserveremo il diritto di richiedere il rimborso del prezzo sostitutivo.
c) Le etichette applicate non devono essere rimosse. Gli imballaggi a rendere non possono essere sostituiti e non possono essere riempiti con altra merce. L’acquirente è responsabile di eventuali riduzioni di valore, scambio e perdita, senza riguardo per l’eventuale colpa. L’ispezione al ricevimento presso la nostra azienda sarà determinante a tal fine.
L’utilizzo come contenitore di stoccaggio o la cessione a terzi sono vietati, a condizione che non siano preliminarmente concordati per iscritto.
d) In caso di fornitura in vagoni cisterna l’acquirente si assume la responsabilità di uno svuotamento il più rapido possibile e della restituzione presso di noi o all’indirizzo indicato. In caso di eventuale prolungamento del tempo di fermo nell’azienda dell’acquirente, quest’ultimo si assumerà le spese relative al noleggio del vagone cisterna.
Art. 6: Riserva di proprietà:
a) La proprietà della merce passa all’acquirente solo dopo il pagamento del prezzo d’acquisto rimanente e di tutti gli altri crediti maturati e condizionati in futuro dal rapporto commerciale. Ciò vale anche nel caso di pagamenti effettuati per crediti speciali. Nel caso della fattura corrente, la riserva di proprietà ha valore di assicurazione nei confronti del nostro
saldo creditore. La proprietà passa all’acquirente solo nel momento in cui non sussisterà più alcun credito incontestabile verso di lui.
b) Nella misura in cui l’acquirente adempie regolarmente i propri obblighi verso di noi è autorizzato a proseguire nell’utilizzo della merce soggetta a riservato dominio, a condizione che i suoi crediti per la rivendita siano ceduti a noi in conformità al punto e).
c) Nel caso in cui l’acquirente non adempia i suoi obblighi di pagamento neppure allo scadere di una dilazione dei termini, noi avremo il diritto di richiedere la restituzione della merce soggetta a riservato dominio senza ulteriori dilazioni e senza alcuna spiegazione. Inoltre eserciteremo il nostro diritto di accesso nell’azienda dell’acquirente a scopo di ritiro della merce succitata.
d) Il trattamento o la lavorazione della merce avverrà per nostro conto senza alcun obbligo da parte nostra. Ai sensi dell’art. 950 del Codice Civile tedesco noi rivestiamo la figura di produttori e acquisiamo la proprietà dei prodotti intermedi e finiti in proporzione al valore contabile della nostra merce in riservato dominio rispetto al valore contabile della merce di terzi; l’acquirente agisce da custode per nostro conto in modo fiduciario e gratuito. Lo stesso vale, ai sensi degli artt. 947, 948 del Codice Civile tedesco, in caso di unione o miscelazione della merce in riservato dominio con merce di terzi.
e) L’acquirente cede a noi i suoi diritti di rivendicazione verso terzi sulla merce in riservato dominio come assicurazione su tutti i nostri crediti. Se l’acquirente rivende la merce per la quale noi abbiamo una proprietà parziale ai sensi della lettera d), allora cederà a noi gli eventuali diritti di rivendicazione verso terzi per il corrispondente importo parziale. Se l’acquirente utilizza la merce nell’ambito di un contratto d’opera (o simile) dovrà cedere a noi il credito (conto terzi) pari all’importo del valore contabile.
f) L’acquirente, nel corso del normale iter burocratico, è autorizzato alla riscossione dei crediti derivanti da un riutilizzo della merce in riservato dominio. Qualora ci giunga notizia di un sostanziale peggioramento dello stato patrimoniale dell’acquirente, quest’ultimo sarà tenuto a comunicarci, su nostra richiesta, la cessione al suo compratore, a rinunciare a qualsiasi disponibilità relativa ai crediti, a fornirci tutte le informazioni sullo stato della merce di nostra proprietà e trasferire a noi i crediti ceduti, così come i documenti utili per la riscossione di tali crediti. L’accesso di terzi alla merce in riservato dominio e i crediti ceduti devono esserci comunicati tempestivamente.
g) In caso di aumento delle garanzie a noi spettanti per oltre il 10% del credito totale verso l’acquirente, saremo obbligati a rilasciare, su richiesta dell’acquirente, le garanzie di nostra scelta.
Art. 7: Diritto di garanzia, obblighi di ispezione e reclamo dell’acquirente:
a) La nostra responsabilità per i difetti materiali si limita a quanto disposto dalla legge, potendo scegliere tra soddisfazione successiva (riparazione o sostituzione) o riduzione di prezzo, a condizione che oltre ai requisiti di legge siano soddisfatti anche i seguenti:
L’acquirente è tenuto a controllare la merce e i relativi imballaggi subito dopo la consegna, secondo la consuetudine commerciale. Se la merce è consegnata in colli separati, l’acquirente dovrà controllare anche le etichette di ogni singolo collo per verificarne la corrispondenza con l’ordine. Inoltre dovrà accertarsi della conformità della merce rilevando dei campioni prima dello scarico, secondo la consuetudine commerciale.
L’acquirente dovrà sporgere immediatamente un reclamo scritto in caso di difetti accertati durante questo controllo.
Se l’acquirente tralascia tale controllo o non reclama tempestivamente per un difetto determinato o determinabile, la merce sarà considerata accettata. La stessa cosa vale nel caso di una fornitura errata, nella fattispecie in caso di una divergenza talmente evidente per la quale l’accettazione della merce da parte dell’acquirente dovrebbe essere considerata esclusa.
In caso di difetto nascosto l’acquirente è tenuto a sporgere reclamo immediatamente dopo la scoperta del difetto. In caso contrario la merce sarà considerata accettata.
b) Il diritto di recesso dell’acquirente dal contratto, in caso di un difetto materiale ai sensi dell’art. 437, n° 2 del Codice Civile tedesco, resta inalterato.
c) Per i difetti materiali garantiamo il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili secondo quanto stabilito nel seguente art. 8.
Art. 8: Responsabilità in caso di danni:
a) Le disposizioni della legge sulla responsabilità per i prodotti restano inalterate dalle seguenti condizioni, così come i casi di nostra responsabilità per i danni fisici, materiali e per la salute, anche dovuti a violazione contrattuale dovuta a negligenza.
b) Per i danni sostenuti dai beni giuridici dell’acquirente, incluso il suo patrimonio a causa di un difetto della merce acquistata, fornitura errata o difetto dell’imballaggio, garantiamo nel modo seguente:
Qualsiasi nostra responsabilità è esclusa nella misura in cui sarebbe stato possibile prevenire i danni tramite gli obblighi di controllo da parte dell’acquirente, a meno che tali danni siano da ricondurre a un comportamento intenzionale del nostro rappresentante legale. Una modifica dell’onere di prova a svantaggio dell’acquirente non è correlata alla regola precedente.
In caso di danni, nonostante il rispetto dell’obbligo di controllo da parte dell’acquirente, la nostra responsabilità è limitata alla violazione contrattuale deliberata o per grave negligenza.
c) Per danni diversi da quelli soggetti alle regole succitate (indipendentemente dal motivo della responsabilità, come azione non consentita o violazione di obblighi contrattuali), risponderemo solo nel caso in cui siano stati causati da un’azione intenzionale o gravemente negligente da parte nostra o di un nostro agente.
d) Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’idoneità della merce per gli scopi prevedibili dell’acquirente, a meno che tali scopi siano un elemento scritto del contratto. In caso di consulenze tecniche, condivisione di informazioni o raccomandazioni, la nostra responsabilità per consulenze, informazioni o raccomandazioni negligentemente errate sussiste solo se queste sono in forma scritta.
e) I reclami per difetti relativi ai prodotti forniti cadono in prescrizione dopo un anno.
Art. 9: Tribunale competente, legge applicabile, clausola salvatoria:
a) Il tribunale competente è la nostra sede aziendale.
b) La legge applicabile è quella della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) dell’11 aprile 1980.
c) Se alcune delle clausole precedenti dovessero essere o diventare inefficaci, al loro posto saranno inserite delle regole adeguate allo scopo economico del contratto e mirate alla ragionevole tutela degli interessi di entrambe le parti.
Grafschaft, 01/01/2004
Wittig Umweltchemie GmbH